SOMMARIO
1. Sospensione dei versamenti – L’art. 18 del DL 23/2020. 2
1.4 Imprese dell’autotrasporto. 3
1.5 Obblighi dei committenti in caso di appalto e subappalto. 4
1.8 Ripresa dei versamenti (art. 18 c. 7) 5
2. Redditi di lavoro autonomo e provvigioni (art. 19 DL 23/2020) 6
3. Sanatoria della proroga dei versamenti al 20 marzo. 6
4. Differimento scadenza invio Mod. CU (art. 22) 7
5. Proroga
DURF per le ritenute negli appalti (art. 23) 7
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, cosiddetto “decreto liquidità”, introduce, tra l’altro, un ulteriore regime di sospensione di versamenti tributari e contributivi per i mesi di aprile e maggio 2020, confermando le analoghe disposizioni già stabilite dall’art. 8, c. uno, decreto-legge n. 9/2020 e dagli artt. 61, commi uno e 2, e 61, c. 5 del decreto-legge n. 18/2020.
Per entrambe le fattispecie, è riportata, in calce alla presente informativa, una tabella riassuntiva.
1. Sospensione dei versamenti – L’art. 18 del DL 23/2020
L’articolo prevede la sospensione, per i mesi di aprile e maggio 2020, dei versamenti relativi a:
- ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, comprese le addizionali regionali e comunali operate in qualità di datori di lavoro-sostituti d’imposta
- contributi previdenziali, assistenziali e dei premi INAIL
- IVA
per le seguenti tipologie di soggetti.
1.1 Esercenti attività d’impresa arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale, sede operativa nel territorio dello stato che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° aprile 2019
Per questi soggetti, la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio opera a prescindere dall’entità dei ricavi o compensi nel periodo d’imposta precedente.
1.2 Esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale, sede operativa nel territorio dello stato che hanno iniziato l’attività entro il 31 marzo 2019
La sospensione dei versamenti è riservata ai soggetti che hanno avuto cali di fatturato nelle misure specificate nei box seguenti. La circolare n.9/E precisa che:
- occorre prendere a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo 2019 e aprile 2019 che «hanno partecipato alla liquidazione periodica» del mese di marzo 2019 rispetto al mese di marzo 2020, e del mese di aprile 2019 rispetto al mese di aprile 2020
- a ciò occorre sommare i corrispettivi non rilevanti ai fini IVA relative agli stessi mesi
- la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione (campo 2.1.1.3 <Data> per la fattura elettronica immediata, oppure data del corrispettivo per ricevuta o scontrino)
- per la fatturazione differita, la data da considerare è quelle del DDT o dei corrispondenti documenti poi richiamati in fattura (per fattura elettronica, il campo è il 2.1.8.2 <DataDDT>
- ad esempio quindi, in caso di fatturazione differita, occorre escludere sia da marzo 2019 che da marzo 2020, le fatture emesse entro il giorno 15, ma relative ad operazioni effettuate nel febbraio 2019 e 2020. Sono invece incluse le fatture differite emesse entro il 15 aprile 2019 e 2020 relative ad operazioni effettuate nei mesi di marzo 2019 e 2020.
Il confronto sui soli mesi di marzo e aprile deve essere effettuato anche dai soggetti che liquidano l’IVA trimestralmente.
La Circolare n. 9/E del 13 aprile precisa inoltre che, per i soggetti non tenuti all’obbligo di emissione di fatturato o di corrispettivi (es. sali e tabacchi, prodotti editoriali quali quotidiani e periodici, vendita di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano), per la rilevazione dell’eventuale calo si potranno assumere i ricavi o compensi. Chi invece certifica le operazioni sia tramite fattura che tramite corrispettivo, dovrà fare riferimento alla somma dei due elementi.
1.3 Imprese agricole
La circ. 9/E dispone che per le imprese agricole, indipendentemente dalle modalità con cui le stesse determinano i redditi ai fini imponibili (sia come redditi fondiari basati sulle rendite catastali dei terreni, sia come reddito d’impresa commerciale), la rilevazione del calo delle entrate dovrà prendere a riferimento le scritture contabili o, in mancanza, dal fatturato.
1.4 Imprese dell’autotrasporto
Per tali soggetti, che si avvalgono della possibilità di annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di emissione (art. 74, c. 4 DPR n. 633/1972), la verifica sarà comunque effettuata con riferimento a fatture e corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nei mesi di marzo e aprile, rispettivamente nel 2019 e 2020.
NEI BOX SEGUENTI SONO RIEPILOGATI REQUISITI E CONDIZIONI DETTATE DAL DL N. 23/2020 PER LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI |
A. Con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro
CONDIZIONI Diminuzione di fatturato o corrispettivi pari ad almeno il 33% nei seguenti periodi: marzo 2020 rispetto al marzo 2019 à possibile la sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di aprile. aprile 2020 rispetto all’aprile 2019 à possibile la sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di maggio Tali modalità (mese su mese) sono confermate dalla Circ. 9/E/2020 |
B. Con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro
CONDIZIONI Diminuzione di fatturato o corrispettivi pari ad almeno il 50% nei seguenti periodi: marzo 2020 rispetto al marzo 2019 à possibile la sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di aprile aprile 2020 rispetto all’aprile 2019 à possibile la sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di maggio Tali modalità (mese su mese) sono confermate dalla Circ. 9/E/2020 |
1.5 Obblighi dei committenti in caso di appalto e subappalto
Sono inoltre confermate le disposizioni già dettate con Circ. 8/E, par. 1.9, in riferimento agli obblighi introdotti dal 1° gennaio 2020, con il nuovo art. 17-bis del DLgs. n. 241/1997 (DL. N. 124/2019 conv. L. n. 159/2019) e posti a carico dei committenti in materia di appalti e subappalti (alle condizioni ivi poste, ossia affidamenti per valore complessivo annuo superiore a 200.000 euro, da svolgersi presso le sedi di attività del committente, con prevalente utilizzo di manodopera, nonché con l’utilizzo di beni strumentali nella diretta disponibilità del committente stesso). Pertanto, la sospensione degli obblighi di versamento comporta la sospensione dei controlli posti in capo ai committenti. Il committente non potrà sospendere il pagamento di corrispettivi maturati dall’affidatario che siano certi, liquidi ed esigibili. Gli obblighi a carico dei committenti riprenderanno a decorrere dal momento in cui è prevista la ripresa dei versamenti. Si veda in proposito anche il par. 5
1.6 Enti non commerciali, enti del terzo settore, enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attivita’ istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa
Questi soggetti possono fruire della sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio con riferimento alle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e ai contributi previdenziali e per l’assicurazione obbligatoria, indipendentemente dalla riduzione del fatturato o dei corrispettivi. In proposito, la Circ. n. 9/E afferma che il beneficio è esteso a «tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa». Rientrano quindi nel beneficio anche gli enti non espressamente inseriti nella norma, come ad esempio le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (cd. “Codice del Terzo settore”).
Tutti gli enti in questione che svolgano anche attività commerciale, potranno fruire del beneficio purché tale attività non sia prevalente rispetto a quella “istituzionale”. In quest’ultimo caso, potranno accedere al beneficio solo avendo i requisiti di cui sopra (calo del fatturato/ricavi/compensi).
1.7 Esercenti attività di impresa, arte, professione, con domicilio fiscale, sede legale, sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza
Per tali soggetti, la sospensione dei versamenti IVA si applica a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente, a condizione che gli stessi abbiano subito una diminuzione di fatturato o corrispettivi pari ad almeno il 33% nei seguenti periodi:
- marzo 2020 rispetto al marzo 2019 à possibile la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di aprile
- aprile 2020 rispetto all’aprile 2019 à possibile la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di maggio
1.8 Ripresa dei versamenti (art. 18 c. 7)
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 30.6.2020
- in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno 2020
Non potrà essere rimborsato quanto eventualmente già versato.
1.9 Confermate le disposizioni precedenti (dl 9/2020 e dl 18/2020) in materia di versamenti e adempimenti
Il comma 8 dell’art. 18 del nuovo “decreto liquidità” conferma le sospensioni riguardanti adempimenti e versamenti tributari e contributivi riportate nella tabella seguente.
2. Redditi di lavoro autonomo e provvigioni (art. 19 DL 23/2020)
Prorogata la sospensione dei versamenti per i titolari di redditi di lavoro autonomo e provvigioni (art. 63 c.7 DL 18/2020), non superiori a 400.000 euro nel periodo di0imposta precedente a quello in corso, ordinariamente soggetti a ritenuta d’acconto ai sensi degli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/1973. Inizialmente la sospensione riguardava le ritenute su ricavi e compensi percepiti tra il 17 e il 31 marzo 2020. L’art. 19 del “decreto liquidità” abroga il comma 7 dell’art. 63 riscrivendone il contenuto ed estendendo la misura ai ricavi e compensi percepiti fino al 31 maggio. I contribuenti interessati:
- nel mese precedente quello in cui dovrebbero subire la ritenuta non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato
- rilasciano al sostituto una dichiarazione «dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione»
- versano autonomamente le ritenute non operate:
- in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020
- oppure in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020
In entrambi i casi, ai versamenti non saranno applicati sanzioni o interessi.
Circolare 9/E 2020 Agenzia delle Entrate, par. 3.1
Viene specificato che, per chi si avvale della sospensione delle ritenute:
-sarà omessa l’indicazione della ritenuta d’acconto in fattura, per le fatture elettroniche nella sezione “DettaglioLinee” non va valorizzata con SI la voce “Ritenuta” e non va compilato il blocco “DatiRitenuta”;
-non rileva, ai fini del limite di euro 400.000, la presenza di ulteriori componenti indicati per migliorare il profilo di affidabilità fiscale del percipiente;
-le ritenute saranno versate tramite modello F24 con un nuovo codice tributo di prossima istituzione da parte dell’AdE.
3. Sanatoria della proroga dei versamenti al 20 marzo
L’art. 60 aveva prorogato al 20 marzo i versamenti tributari, previdenziali e assistenziali in scadenza al 16 marzo, salve le sospensioni disposte per i soggetti individuati nei seguenti artt. 60 e 61 (si veda la tabella in calce alla presente informativa). L’art. 21 del DL 23/2020 stabilisce che saranno considerati «tempestivi» (ossia regolari, senza applicazioni di sanzioni o interessi e senza necessità di ricorrere al cd “ravvedimento operoso”), i suddetti versamenti, se effettuati oltre il 20 marzo e non oltre il 16 aprile 2020.
Circolare 9/E 2020 Agenzia delle Entrate, par. 5.1
Viene specificato che rientra nell’àmbito della proroga anche la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali, l’imposta sugli intrattenimenti (ISI); l’amministrazione ha inoltre specificato che quella dell’art. 60 non consiste in una sospensione dei termini, con la conseguenza che non si rende applicabile la disciplina della sospensione dei termini per eventi eccezionali (ex art. 12 c. 2 D.Lgs. 159/2015).
4. Differimento scadenza invio Mod. CU (art. 22)
L’art. 22 del D.l. 23/2020 ha (retroattivamente) spostato al 30 aprile il termine entro il cui i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti le CU attestanti redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo. La norma dispone anche che non saranno applicate sanzioni se la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle CU 2020 dei lavoratori dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati dalla dichiarazione dei redditi precompilata avverrà entro la scadenza del 30 aprile 2020. Per le CU attestanti solo redditi esenti o non dichiarabili attraverso la dichiarazione precompilata, il termine della trasmissione telematica è fissato al 31 ottobre (differito al 2 novembre trattandosi di sabato).
5. Proroga DURF per le ritenute negli appalti (art. 23)
L’art. 23 del Decreto Liquidità proroga la validità dei certificati in materia di appalti di cui all’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 (c.d. DURF), già emessi nel mese di febbraio 2020 dall’Agenzia delle Entrate. La certificazione DURF viene messa a disposizione dal 3° giorno di ogni mese e ha normalmente una validità di 4 mesi dalla data del rilascio. I certificati DURF emessi fino al 29 febbraio 2020 saranno validi per effetto della norma fino al 30 giugno 2020.
Circolare 9/E 2020 Agenzia delle Entrate, Varie
La delega a CAF e professionisti abilitati (art. 25) nell’ottica della assistenza fiscale semplificata a distanza per la presentazione della dichiarazione 730 può essere comunicata anche in forma libera, in via telematica, ad con semplice e-mail anche non PEC o sistemi di messaggistica istantanea o con un deposito nel sistema dematerializzato cloud a condizione che contenga 3 informazioni essenziali;
– il codice fiscale e dati anagrafici del contribuente e la denominazione del CAF o il nome del professionista;
– il consenso all’accesso alla dichiarazione precompilata e al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa privacy;
– la sottoscrizione del contribuente.
Credito d’imposta per sanificazione
L’art. 30 del Decreto Liquidità estende le spese per cui spetterà il credito d’imposta del 50% di cui all’art. 64 del D.l. 18/2020 Cura Italia per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, sostenute nell’anno 2020 per imprese e professionisti. Oltre alle spese di sanificazione, il credito d’imposta viene concesso anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (come mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, detergenti per mani e disinfettanti, nonché anche l’acquisto e installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Per rendere operativa tale misura, va segnalato che non è stato ancora pubblicato il decreto ministeriale (da parte del MEF, previsto entro 30 gg dal 17.3) che fornisca le indicazioni di attuazione.