La conversione in legge del DL n. 34/2020, approdata in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio scorso, cristallizza l’assetto degli ammortizzatori legati all’emergenza sanitaria, incorporando anche le modifiche frattanto introdotte con il DL 52/2020. Le conseguenti circolari e messaggi INPS, a loro volta confermano in larga parte quanto già anticipato dallo stesso Istituto nei giorni precedenti la conversione del decreto rilancio. La presente informativa intende riassumere lo “stato dell’arte”, in attesa degli annunciati provvedimenti che dovrebbero contenere un’ulteriore estensione temporale dei trattamenti, oltre le 18 settimane fin qui previste

1.Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario: l’assetto finale del testo normativo
Il testo dell’art. 19 del DL 18/2020 prevede ancora la spettanza, tra il 23/02 e 31/08/2020, di 9 settimane di trattamento + altre 5 a condizione che si siano fruite le prime 9, nonché di ulteriori 4 settimane utilizzabili tra il 1° settembre e il 31 ottobre, alle condizioni previste dall’art. 22-ter, tra cui l’avvenuta fruizione delle prime 14 settimane. Resta salva la previsione relativa ad aziende localizzate nei comuni della cd “zona rossa” (o ai lavoratori ivi residenti o domiciliati), che hanno diritto ad un periodo aggiuntivo di cassa integrazione ordinaria o di assegno ordinario non superiore a tre mesi.
Tuttavia, l’art. 70-bis del DL 34/2020 convertito, facendo propria la previsione introdotta dal DL 52/2020, modifica tale assetto.
Quindi attualmente, dopo la fruizione delle prime 9 settimane, si potrà accedere alle successive 5 e, una volta completata la fruizione complessiva di 14 settimane, si potrà accedere alle successive 4 anche in data antecedente il 1° settembre 2020.
Il testo normativo conferma poi la spettanza dell’Assegno al nucleo familiare anche per i lavoratori beneficiari di assegno ordinario con causale COVID-19 a partire dal 23 febbraio 2020.
Per l’accesso alle prestazioni non si applica la procedura ordinaria di consultazione sindacale, bensì la procedura “accelerata” che prevede l’esame congiunto, effettuato anche in via telematica, da esaurire nell’arco dei tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
Il decreto rilancio convertito, con l’art. 68, comma 1-bis con la sostituzione del comma 2-bis dell’art. 19 DL 18/2020, oltre che la modifica del comma 2 dello stesso art. 19, che incorporano disposizioni introdotte dal DL 52/2020, conferma il già noto assetto delle scadenze di presentazione delle domande di accesso agli ammortizzatori COVID-19:

  • periodo 23/02 – 30/04/2020: scadenza domanda il 15 luglio 2020
  • periodo 01/05 – 31/05: scadenza domanda il 17 luglio 2020
  • periodi a partire dal 1° giugno, ossia a regime: domanda entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione di orario

Si ricorda la necessità del rispetto dei nuovi termini, a pena di decadenza dal diritto di accesso alle prestazioni.
Il comma 2-bis dell’art. incorpora ora anche le previsioni del DL 52/2020 riguardanti le domande:

  • presentate per trattamenti diversi da quelli spettanti
  • recanti errori od omissioni che ne hanno determinato il rigetto

In questi casi, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore, le domande corrette potranno essere ripresentate, senza attendere il provvedimento di revoca dell’eventuale autorizzazione frattanto intervenuta.
Confermate anche le disposizioni che derogano al regime generale in tema di durate massime dei trattamenti, di “neutralizzazione” dei relativi periodi, di non applicazione del “tetto” aziendale previsto per l’assegno ordinario, di non applicazione della contribuzione addizionale. Sempre in tema di deroghe al regime generale, è confermata anche la concessione dell’assegno ordinario ai dipendenti di imprese che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
In proposito, la Circ. INPS n. 84/2020 indica il momento in cui deve essere realizzato il requisito occupazionale, che coincide con quello di «definizione della prima domanda».
I fondi di solidarietà diversi dal FIS (Fondi bilaterali, FSBA, Forma.Temp, Fondi di solidarietà del Trentino e dell’Alto Adige) garantiscono l’assegno ordinario con le medesime modalità previste per Cassa integrazione ordinaria e FIS.
I lavoratori interessati sono gli assunti entro il 25 marzo 2020, non si applica il requisito dell’anzianità di 90 giorni nell’unità produttiva.
Invariata anche la possibilità di richiesta del pagamento diretto da parte dell’INPS, senza la necessità di comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa. In quest’ultimo caso, è possibile anche richiedere all’Istituto l’anticipazione ai dipendenti del 40% dell’importo spettante, con le modalità descritte nella Circolare n. 78/2020, che l’Istituto ha recentemente confermato, illustrate nell’informativa dello scorso 25 giugno, a cui si rinvia, limitandoci qui a ricordare che le richieste di anticipo comportano una diversa scadenza di presentazione della domanda, fissata al 15° giorno successivo a quello di inizio della sospensione/riduzione di orario.

2.Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario: le istruzioni dell’INPS
2.1. Modalità di presentazione delle domande relative alle settimane successive alle prime 9
L’INPS era già intervenuto con il messaggio 2489 dello scorso 17 giugno, ammettendo la possibilità che le domande relative alle 5 settimane di trattamento potessero essere presentate congiuntamente alla richiesta di eventuali residui relativi alle prime 9 settimane (calcolate secondo gli ormai noti criteri di cui alla Circ. 58/2009: il calcolo dei residui avviene dividendo il numero delle giornate in cui vi sia stata almeno un’ora di integrazione per 5 o per 6 a seconda che la settimana lavorativa sia di 5 o 6 giorni, trovando così il numero di settimane effettivamente utilizzate). Successivamente, è stata diffusa pubblicamente una nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, indirizzata all’INPS e relativa all’emananda circolare esplicativa delle novità introdotte dal decreto Rilancio, che negava tale possibilità, affermando che le domande relative ai residui non utilizzati dovessero essere presentate separatamente da quelle relative alle successive 5 settimane. La Circolare (n. 84 del 10 luglio scorso), di conseguenza, sembrava andare in questa direzione, anche se con espressioni non definitive. Tuttavia, il mess. INPS 2806 del 14 luglio, afferma di richiamare integralmente il precedente messaggio n. 2489. Pertanto, non risulta chiaro quale sia la corretta modalità di presentazione delle domande; adottanto un criterio prudenziale, si ritiene che sia consigliabile la separazione delle domande.
Pertanto, qualora residuino periodi relativi alle prime 9 settimane, si procederà presentando un’istanza per un periodo sufficiente all’utilizzo dei medesimi residui, corredata, tra l’altro, da un file (con valore di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000) attestante:

  • per la CIGO, il periodo effettivamente fruito, utilizzando il foglio excel allegato al messaggio 2101 del 21 maggio 2020, da convertire in formato .pdf dopo la compilazione
  • per l’assegno ordinario erogato dal FIS, le giornate non utilizzate, compilando il foglio excel allegato al messaggio 2806 del 14 luglio, anch’esso da convertire in .pdf (il file contiene formule che automaticamente risalgono a quanto effettivamente utilizzato).

Successivamente, si potrà presentare istanza per le ulteriori 5 settimane. Solo una volta esaurite anche tali settimane, si potrà presentare istanza per le ulteriori 4. Inoltre, i datori di lavoro che abbiano revocato i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo effettuati tra il 23 febbraio e il 17 marzo 2020 (art. 46 c. 1-bis DL 18/2020), potranno presentare domande integrative relativamente ai lavoratori riammessi, a partire dalla data di efficacia del licenziamento.

2.2. Fondi di solidarietà diversi dal FIS e accordi sindacali
La Circolare n. 84 ribadisce che il testo dell’art. 19 DL 18/2020 novellato dal DL rilancio convertito, non esclude espressamente le aziende dall’obbligo dell’accordo, per il quale si dovrà dunque fare riferimento ai regolamenti dei singoli Fondi. Tale affermazione appare difficilmente condivisibile, se si consideri che il testo dell’art. 19 dispone espressamente che i Fondi di cui agli artt. 26, 27, 40 del DLgs 148/2015 «garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo».

2.3. L’erogazione degli ANF ai percettori di assegno ordinario
L’INPS ha emanato in proposito la Circ. n. 88 del 20 luglio scorso. Innanzitutto, le modalità per il conguaglio della prestazione ANF relativo ai mesi precedenti (a partire, al più, dal 23 febbraio scorso) differiscono a seconda della scelta operata dall’azienda circa la modalità di pagamento dell’integrazione salariale:

  • Assegno ordinario anticipato dall’azienda: il conguaglio avviene all’interno della denuncia UNIEMENS, a partire dalla competenza relativa al mese di luglio 2020.
    Pertanto, all’interno dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> si procederà alle seguenti valorizzazioni:
    • <CodiceCausale>, valorizzato con “L019”, codice di nuova istituzione, utilizzabile anche per il recupero degli ANF arretrati a partire dal 23 febbraio 2020
    • <IdentMotivoUtilizzoCausale>, valorizzato con “N” per i periodi di luglio e agosto 2020; da settembre andrà indicato il ticket associato alla domanda di accesso all’assegno ordinario
    • <AnnoMeseRif>, valorizzato come di consueto con l’anno e il mese id riferimento;
    • <ImportoAnnoMeseRif>, valorizzato con l’importo posto a conguaglio
  • La stessa modalità di compilazione e conguaglio devono essere adottate anche dalle aziende che hanno già provveduto al conguaglio prima di luglio, in applicazione della disposizione del decreto rilancio che riconosce gli ANF, entrata in vigore il 19 maggio scorso; contestualmente, quindi, le stesse aziende dovranno provvedere alla restituzione di tali importi con il codice “F110” già in uso. Qualora invece la restituzione dovesse riguardare importi non spettanti, si dovrà utilizzare il codice “F119”. Tutto ciò è disposto al fine di consentire all’INPS la corretta imputazione contabile delle somme… Per le aziende che avessero sospeso o cessato l’attività sarà necessario procedere all’inserimento dei medesimi elementi mediante la compilazione di flussi di regolarizzazione dei singoli mesi interessati.
  • Assegno ordinario con pagamento diretto: queste aziende potranno procedere all’esposizione degli importi spettanti ai lavoratori, anche a titolo di arretrati, nei Modd. SR41, a partire da quello contenente le competenze relative al mese di luglio. Le aziende che hanno concluso la fruizione dell’assegno ordinario, dovranno inviare nuovi Modd. SR41 relativi all’ultimo mese di assegno ordinario usufruito, in cui indicheranno esclusivamente gli importi di ANF spettanti, con selezione del codice “4” nel “campo tipo integrazione”

3.Cassa integrazione in deroga “COVID-19”: il testo normativo
Ai sensi dell’art. 22 del DL 18/2020, come novellato da DL Rilancio e dal DL 52/2020, hanno accesso alla CIGD le aziende che, secondo le disposizioni vigenti, non possono accedere agli altri ammortizzatori. È necessario l’accordo sindacale (anche in via telematica) quando l’azienda occupi più di 5 dipendenti, non calcolati come media.
La durata massima dei trattamenti è anche in questo caso pari a 18 settimane (9+5+4), salvi i casi di aziende localizzate (o di lavoratori residenti o domiciliati) nei comuni della cd zona rossa o nelle regioni della cd zona gialla, che conservano, rispettivamente, il diritto ad un periodo aggiuntivo pari a tre mesi o quattro settimane. Le prime 9 settimane (o il maggior periodo appena ricordato) sono concessi dalle Regioni, mentre le successive 5+4 devono essere richieste direttamente all’INPS, a condizione che sia stato autorizzato (quindi, non necessariamente fruito) il periodo iniziale richiesto appunto alle Regioni. Pertanto, nel caso in cui le autorizzazioni ricevute non siano pari alle 9 settimane iniziali, l’accesso alle successive 5 è subordinato alla richiesta delle residue settimane, da presentare ancora alle Regioni o al Ministero nel caso di aziende “plurilocalizzate”, ossia aventi unità produttive site in più di 5 Regioni/Province autonome. Anche per queste ultime, infatti, le settimane successive alle prime 9 dovranno essere richieste direttamente all’INPS, come stabilito dal decreto interministeriale 9/2020.
Il trattamento di CIGD è concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto da parte dell’Istituto. Unicamente per le aziende cd “plurilocalizzate” è prevista la possibilità di anticipazione e conguaglio da parte del datore di lavoro.
Anche le domande CIGD devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. È inoltre anche in questo caso prevista la possibilità di ripresentare domande respinte per errori o perché si ha diritto a trattamenti diversi da quelli richiesti. Le domande corrette possono essere ripresentate entro trenta gironi dalla comunicazione dell’errore da parte dell’ente previdenziale. Le domande con richiesta di anticipo del 40% da parte dell’INPS devono essere presentate entro il 15° giorno successivo a quello di inizio della sospensione o riduzione dell’attività.
Anche la trasmissione dei Modd. SR41, utili alla liquidazione dei trattamenti in favore dei lavoratori è soggetta a termini decadenziali:

  • entro la fine del mese successivo a quello indicato nel medesimo modello
  • se il provvedimento di concessione è successivo al termine sopra indicato, i modelli dovranno essere trasmessi entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento stesso

Il mancato rispetto di tali termini obbliga il datore di lavoro al pagamento delle prestazioni e degli oneri (contribuzione figurativa) in favore dei lavoratori.
Infine, l’art. 98 c. 7 del decreto Rilancio convertito, estende l’applicazione della CIGD anche agli sportivi professionisti titolari di rapporto di lavoro dipendente, per un periodo massimo di 9 settimane, a condizione che i lavoratori interessati abbiano percepito nel 2019 una retribuzione annua lorda non superiore a 50.000,00 euro.
Anche per la CIGD, i datori di lavoro che abbiano revocato i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo intervenuti tra il 23 febbraio e il 17 marzo 2020, potranno presentare domande integrative in favore degli stessi lavoratori, nel rispetto delle settmane complessivamente previste.

3.1. CIGD: le istruzioni INPS
L’Istituto ha confermato, con Circ. n. 86 del 15 luglio, che per accedere alle ulteriori 5 settimane di trattamento è necessario che siano state interamente autorizzate le prime nove da parte delle Regioni o, nel caso delle aziende “plurilocalizzate”, dal Ministero. I criteri di computo delle settimane sono stati dettati con Messaggio INPS n. 2825 del 15 luglio. Saranno considerate autorizzate 9 settimane quando il numero giornate concesse sia compreso:

  • Tra 148 e 154 per i comuni della zona rossa
  • Tra 85 e 91 per le regioni della zona gialla
  • Tra 57 e 63 per il resto del territorio nazionale

Per quanto riguarda l’accesso alle ulteriori 4 settimane, la Circolare 86 (ed anche il Messaggio 2825) conferma il tenore letterale dell’art. 70-bis del DL Rilancio convertito, dettato per tutte le forme di integrazione salariale, che fa riferimento esplicito all’avvenuta fruizione delle prime 14 settimane, e non “semplicemente” all’autorizzazione delle stesse.
Quindi:

  • per l’accesso alle “5 settimane” è necessaria l’autorizzazione delle prime 9 settimane, a prescindere dall’effettivo utilizzo (i residui peraltro non sono recuperabili)
  • la richiesta delle ulteriori 4 settimane è invece subordinata all’effettiva fruizione delle prime 14

Il messaggio 2825 comunica poi che la valutazione sull’utilizzo delle 5 settimane sarà effettuata con il criterio ordinario (n. giornate utilizzate diviso 5 o 6), essendo le medesime di competenza esclusiva dell’INPS.
Per le istanze relative alle imprese cd “plurilocalizzate”, il Messaggio n. 2856 del 17 luglio anticipa l’introduzione di una procedura specifica che sarà resa disponibile dal 24 luglio.

4.Chiarimenti sui termini decadenziali e regime transitorio: Messaggio INPS n. 2901 del 21.07.2019
4.1. Il criterio di applicazione delle decadenze
Il messaggio INPS n. 2901 del 21 luglio scorso, chiarisce le modalità di applicazione dei termini di decadenza delle domande. In sostanza, la decadenza si verifica solo con riferimento ai periodi effettivamente scaduti, che possono non coincidere con i periodi richiesti, quando la domanda sia riferita a periodi riguardanti più mesi. Il messaggio fornisce un esempio che chiarisce questo concetto: una domanda relativa al periodo compreso tra il 6 luglio l’8 agosto presentata oltre il 31 agosto, sarà interessata da decadenza solo con riferimento alle giornate di luglio; le giornate ricadenti nel mese di agosto possono essere infatti oggetto di una propria richiesta da presentarsi entro il 30 di settembre. L’INPS ha annunciato l’introduzione di nuove funzionalità informatiche per la gestione di tali fattispecie. Nel frattempo, le domande che riguardino periodi decaduti come nell’esempio precedente saranno «tempestivamente» respinte, dando così modo ai datori di lavoro di presentare una nuova istanza riguardante i soli periodi non decaduti. In alternativa, sempre nella fase transitoria, sarà concessa alle aziende la possibilità di richiedere la revisione del provvedimento di reiezione e l’accoglimento parziale delle istanze già presentate, relativamente ai soli periodi non decaduti.

4.2. Termini di presentazione delle domande in casi particolari

  • Regioni che hanno interrotto i procedimenti autorizzativi per raggiungimento dei limiti di spesa: l’Istituto informa che è in corso di registrazione il decreto interministeriale di rifinanziamento delle misure. Pertanto, la scadenza di presentazione delle domande relative alle 5 settimane per periodi precedenti il 31 maggio, fissata inizialmente al 17 luglio, è, in questi casi, fissata al 30° giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso.
  • Sportivi professionisti e aziende plurilocalizzate: in considerazione del fatto che le relative procedure informatiche sono in corso di rilascio, l’Istituto comunica che, di concerto con il Ministero del Lavoro, il termine decadenziale per la presentazione delle istanze è fissato al 30° giorno successivo al rilascio delle procedure stesse.