Il decreto legge n. 3 /2020, convertico in Legge n. 21/2020, introduce nuove misure per la riduzione del CD “cuneo fiscale” in favore dei lavoratori dipendenti, che sostituiscono il cd “Bonus Renzi”

1. Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
A partire dalle competenze relative al mese di luglio, il cd “Bonus Renzi” è soppresso e sostituito dal nuovo “trattamento integrativo” previsto dall’art. 1 del DL n. 3/2020. Il beneficio passa quindi da 960 euro annui (80 euro mensili) a 1.200 euro (per l’anno 2020 il trattamento, essendo riconosciuto a partire da luglio, sarà pari a 600 euro).
Il trattamento è riconosciuto ai lavoratori dipendenti e titolari di redditi assimilati (ad es. co.co.co.) con un reddito complessivo compreso tra 8.145,00 e 28.000,00 euro. I datori di lavoro riconoscono il credito in via automatica, salva la possibilità per il dipendente di rinunciare all’applicazione del beneficio, mediante apposita comunicazione al datore di lavoro. Il trattamento è rapportato ai giorni di lavoro nell’anno.
In sede di conguaglio di fine anno i datori di lavoro dovranno verificare l’effettiva spettanza del credito. In caso contrario, dovranno procedere al recupero delle somme eventualmente erogate nei mesi precedenti. Il recupero avverrà in 8 rate mensili se l’importo da recuperare supera i 60 euro.
I datori di lavoro privati recuperano gli importi erogati mediante compensazione nel Mod. F24 con codice tributo “1701”.

2. Ulteriore detrazione fiscale (per il solo anno 2020)
Solo con riferimento alle prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, è prevista l’applicazione di una ulteriore detrazione rapportata ai giorni di lavoro e di importo variabile in base al reddito del lavoratore, come evidenziato nella tabella seguente:

REDDITO

AMMONTARE DETRAZIONE

Fino a 28.000,00 euro

ZERO

Da 28000,01 e 35.000,00 euro

Da 600 a 480 euro

Da 35.000,01 a 40.000,00 euro

Da 480 a ZERO

Oltre 40.000,00 euro

ZERO

Anche in questo caso sono previste l’applicazione automatica, la possibilità di rinuncia da parte del lavoratore, il recupero in sede di conguaglio in caso di non spettanza, da suddividere in 8 rate mensili se l’importo riconosciuto nei mesi precedenti supera i 60 euro.

3. Il riconoscimento del Bonus Renzi per i primi sei mesi dell’anno 2020, anche in caso di “incapienza”
Si ricorda inoltre che l’art. 128 del DL “Rilancio”, convertito in L. n. 77/2020, ha disposto che, anche nel caso in cui il reddito dei lavoratori dipendenti sia sceso sotto la soglia della cd “incapienza” (€ 8.145,00) a causa:

  • dell’intervento della cassa integrazione per COVID-19
  • per la fruizione dei congedi per i genitori o per lavoratori disabili o che assistono familiari disabili (L. n. 104/92) previsti in relazione all’emergenza epidemiologica,

il bonus Renzi dovrà ugualmente essere riconosciuto dai datori di lavoro entro i termini di effettuazione del conguaglio fiscale (busta paga di dicembre, e comunque non oltre il 28 febbraio 2021).