SOMMARIO
1. Circolare Inps n. 105/2020.
2. Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro 16.9.2020.
A più di un mese dall’apparizione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge Agosto (D.l. n. 104/2020), l’Inps ha fornito importanti chiarimenti sull’esonero contributivo alternativo alla Cassa Integrazione Covid-19 ex art. 3, mentre l’INL ha fornito chiarimenti in riferimento alle deroghe introdotte in materia di contratti a termine.
1. Circolare Inps n. 105/2020
Datori di lavoro interessati e condizioni di accesso. Premesso che lo stesso decreto “agosto” ha introdotto un nuovo gruppo di 18 settimane di trattamenti di integrazione salariale “COVID-19”, fruibili a partire dal 13 luglio al 31 dicembre 2020, i datori di lavoro potenzialmente interessati all’esonero sono i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e delle Pubbliche Amministrazioni “in senso stretto”, come individuate dall’art. 1, c. 2 D.Lgs. 165/2001:
Il decreto “agosto” ha previsto la possibilità di accedere a 18 settimane di integrazione salariale per l’emergenza epidemiologica, da fruire tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020, “azzerando” le settimane richiedibili ai sensi del decreto “Cura Italia” (DL 18/2020) e successive modifiche. Il decreto legge dispone infatti che le giornate già fruite a partire dal 13 luglio, richieste prima dell’entrata in vigore del decreto stesso (15 agosto), dovranno essere computate nelle nuove settimane previste. Tale circostanza non ha però necessariamente effetto sulla possibilità di accedere all’esonero contributivo. In definitiva, le giornate di integrazione salariale fruite dopo il 12 luglio, ma richieste prima del 15 agosto: Tuttavia, opportunamente, la circolare sottolinea che l’accesso all’esonero non è precluso nemmeno ai datori di lavoro che presentino, a partire dal 15 agosto, una domanda di integrazione salariale, purché la decorrenza iniziale dei trattamenti richiesti non sia successiva al 12 luglio 2020. Occorre ricordare, infatti, che, in caso di sospensioni o riduzioni di orario intervenute nel mese di luglio, la scadenza della relativa domanda resta fissata al 31 agosto. Inoltre, poiché il decreto agosto richiama esclusivamente le integrazioni salariali fruite ai sensi del DL 18/2020 (ossia quelle per COVID-19) sarà consentito l’accesso all’esonero anche nel caso in cui (cfr par. 6 della circolare 105): |
La circolare comunica che le verifiche sulla effettiva fruizione degli ammortizzatori nei mesi di maggio e giugno sarà effettuata in relazione alle matricole aziendali associate alle domande presentate.
Di rilievo anche un’ulteriore specificazione: l’alternativa tra accesso all’esonero e alle integrazioni salariali non è assoluta per l’intera azienda, ma relativa alle singole unità produttive interessate. Pertanto, sarà possibile, verificati i requisiti di cui sopra, accedere alle integrazioni salariali per una unità produttiva e all’esonero per una diversa unità produttiva. Per quest’ultima, ovviamente, non si potranno richiedere interventi di integrazione salariale.
La fruizione dell’esonero è poi subordinata al rigoroso rispetto dell’art. 14 dello stesso decreto “agosto”, in materia di divieto di licenziamento.
In particolare, l’art. 14, nel modificare l’assetto previgente in materia di licenziamento nel periodo emergenziale, dispone che, in mancanza:
oppure
La circolare ricorda che il mancato rispetto di tali disposizioni comporta la revoca dell’esonero, con il recupero di quanto già eventualmente fruito a tale titolo, e l’impossibilità di accedere alle integrazioni salariali alternative all’esonero stesso.
La spettanza dell’esonero è inoltre subordinata al rispetto dei seguenti principi generali in materia di agevolazioni contributive:
Inoltre, data la natura selettiva dell’esonero, in quanto tale potenzialmente distorsivo del regime di libera concorrenza, esso è soggetto all’approvazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comunque alla luce delle disposizioni contenute nelle sezione 3.1 della Comunicazione della commissione europea del 19 marzo 2020 (C/2020/1863), che considera compatibili con il mercato interno le misure di aiuto concesse entro il 31 dicembre 2020:
Oggetto e ammontare dell’esonero. Formano oggetto di esonero i contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti ai fini INAIL.
L’importo dell’agevolazione è sostanzialmente predeterminato: esso è pari infatti, al doppio della contribuzione non versata dal datore di lavoro nei mesi di maggio e giugno 2020 in relazione agli eventi di integrazione salariale con causale COVID-19. Tale contribuzione costituisce dunque la massima misura possibile dell’agevolazione.
L’ammontare dell’esonero così determinato sarà fruibile in quote mensili, durante un periodo massimo di 4 mesi, comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
Da un punto di vista squisitamente pratico, la circolare INPS comunica quanto segue:
D’altra parte, nel paragrafo 3 della circolare si legge, tra l’altro, quanto segue:
«Tale importo può essere fruito, fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di quattro mesi e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.
Pertanto, in virtù del tenore letterale della norma, nelle ipotesi in cui il calcolo della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale possa determinare un credito potenzialmente fruibile per un periodo superiore a quattro mesi, resta fermo il limite temporale (“per un periodo massimo di quattro mesi”) stabilito dal legislatore».
È dunque certo che eventuali quote di esonero residue (in quanto eccedenti la contribuzione dovuta nei 4 mesi), non potranno essere fruite oltre il 31 dicembre.
La circolare avverte poi che l’effettivo ammontare dell’agevolazione non è in alcun modo connesso al numero dei lavoratori che abbiano fruito di ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno, poiché la contribuzione non versata negli stessi mesi costituisce l’unico parametro di riferimento per l’individuazione dell’ammontare dell’esonero, ferma restando la necessità della “capienza” sopra ricordata.
Pertanto, avverte la circolare, per maggiore chiarezza, che l’effettivo ammontare dell’esonero sarà pari al minor importo tra:
In proposito, la circolare non trascura di rammentare le tipologie di contribuzione che comunque non possono fruire dell’agevolazione per espressa previsione legislativa:
Inoltre, l’esonero è erogabile nei limiti delle risorse appositamente stanziate, pari complessivamente a 484,1 milioni di euro.
Cumulabilità dell’esonero. La circolare ricorda, infine, che l’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive, sempre nei imiti massimi della contribuzione dovuta, per espressa previsione dell’art. 3 c. 4 del DL 104/2020.
2. Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro 16.9.2020
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, commentando le principali novità introdotte dal DL. n. 104/2020 (a oggi in attesa di conversione in legge) si è soffermato in particolare a proposito della disciplina dei contratti a termine. L’articolo 8 del Decreto Agosto ha infatti novellato l’art. 93 del decreto Rilancio (D.l. 34/2020) in due direzioni:
- è consentito prorogare o rinnovare per una
sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi entro il 31.12.2020 qualsiasi
contratto a termine (non necessariamente in U.P. dove si sia fatto ricorso alla
Cassa Integrazione Covid-19 o, comunque, in aziende che abbiano registrato
diminuzioni di fatturato, etc.), senza necessità:
- delle causali previste dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2015, introdotte dal decreto Dignità
- del rispetto del numero massimo di proroghe (per previsione normativa pari a 4)
- del periodo di stop & go pari a 10 giorni, se la durata complessiva del contratto era di un massimo di 6 mesi, o a 20 giorni, se complessivamente superiore ai 6 mesi;
Rimane inalterato il termine di durata massima del rapporto pari a 24 mesi complessivi. Il termine per potere fruire della deroga (fissato dalla norma al 31.12.2020) si riferisce solo alla formalizzazione (ossia alla firma dell’accordo di proroga o rinnovo), e non alla durata della proroga o del rinnovo che potrà collocarsi anche nel corso del 2021. Sul punto l’INL non ha chiarito in modo definitivo se la decorrenza del rinnovo o della proroga debba collocarsi almeno in parte nel corso del 2020 entro il 31.12, sottolineando la necessità della collocazione entro il 31.12 della mera formalizzazione di proroga o rinnovo (con una inversione di tendenza rispetto all’orientamento di prassi precedentemente osservato dallo stesso INL rispetto alla prima versione della deroga contenuta nell’art. 93 c. 1 del DL 34 con Nota 160 del 3.6.2020). |
- è abrogata la proroga automatica dei contratti a termine del personale sospeso a causa dell’emergenza epidemiologica, che era in vigore dallo scorso 19 luglio.
Possono accedere a tale deroga anche i datori di lavoro che abbiano già fatto ricorso, in riferimento allo stesso lavoratore, sia alla deroga (collocata cronologicamente entro il 30.8) prevista dalla previgente versione dell’art. 93 c. 1 del D.l. 34, sia coloro i quali, prima del 15.8, avevano utilizzato le proroghe ex lege introdotte dalla L. 77/2020 dei contratti a termine sospesi per effetto della Pandemia;
I periodi di proroga obbligatori già trascorsi sono neutrali (ossia esclusi) dal computo della durata massima complessiva del rapporto a termine fissata in 24 mesi.
Si rappresenta di seguito un esempio dei chiarimenti forniti:
Contratto a termine siglato fra azienda Alfa e il Dipendente Mario Rossi l’1.7.2019 per una durata iniziale di 11 mesi
Il 20.3.20 l’azienda mette la stessa unità produttiva in riduzione oraria con CIGO. Il dipendente a termine è messo in CIG per 2 mesi (dall’1.4 al 1.6).
L’1.6.2020 l’azienda sigla una proroga acausale di 1 mese e mezzo ai sensi dell’art. 93, c. 1 (versione originaria, oggi abrogata) del D.l. 34/2020 che porta il contratto a un totale di 12 mesi e mezzo con nuova scadenza al 15.7, dunque entro il 30.8 à proroga acausale ai sensi dell’art. 93 c. 1 D.l. 34/2020 vigente all’1.6.2020 per un contratto in vigore al 23.2
Il 15.7.2020 l’azienda proroga ex lege (art. 93 c. 1 bis) il contratto per 2 mesi (periodi di CIG Covid-19 osservato fra aprile e giugno 2020) dal 15.7 al 15.9 arrivando a una durata complessiva di 14 mesi e mezzo con 2 proroghe.
L’azienda al 15.9, può sfruttare la nuova proroga acausale inserita nell’art. 93 c. 1 del decreto rilancio dall’art. 8 del D.l. 104/2020 dal 15.8.2020, con un massimo 12 mesi; la proroga acausale in questo caso potrà osservare una durata massima massimo di 11 mesi e mezzo, rimanendo all’interno dei 24 mesi complessivi di durata consentiti dalla deroga (che escludono i 2 mesi di durata ex lege).
Va in margine notato come l’INL non abbia esplicitamente chiarito che la proroga o il rinnovo acausale derogatorio del nuovo art. 93 c. 1 D.l. 34/2020 introdotto dal Decreto agosto siano applicabili anche ai rapporti di somministrazione a termine. Si ritiene tuttavia che l’estensione operi in automatico per effetto dell’art. 34 c. 2 del D.Lgs. 81/2015 che dispone l’applicazione dell’intero capo III dello stesso (fatta eccezione per il c. 2 dell’art. 21) ai rapporti di somministrazione a termine.
PB