SOMMARIO
1.1. Conferma: settimane spettanti.
1.2. Conferma: aziende destinatarie.
1.3. Chiarimento (novità?): lavoratori destinatari.
1.4. Conferma: modalità di accesso alle 18 settimane di trattamento.
1.5. Conferma: modalità di richiesta e autorizzazione delle prime 9 settimane.
1.6. Conferma: contribuzione addizionale per il secondo gruppo di 9 settimane.
1.7. Chiarimento: individuazione delle aziende con inizio attività successivo al 1° gennaio 2019.
1.8. Chiarimento: verifica del calo di fatturato.
1.9. Chiarimento: modalità di versamento del contributo addizionale.
1.10. Chiarimento: “neutralità” del contributo addizionale.
1.12. Novità: modalità di presentazione delle domande relative al secondo gruppo di 9 settimane.
1.13. Conferma: disapplicazione limiti e requisiti ordinari.
1.14. Conferma: procedure sindacali “semplificate”.
1.16. Conferma: aziende in CIGS o assegno di solidarietà.
1.17. Conferma: assegno ordinario e ANF.
1.19. Chiarimento: aziende plurilocalizzate.
1.20. Novità e chiarimenti. Termini di trasmissione.
1.21. Conferma: modalità di pagamento.
1.23. Chiarimento: CISOA per permanenza domiciliare.
1.25. Conferma: CIGD per sportivi professionisti.
1.26. Chiarimento: sportivi professionisti – dichiarazione del requisito reddituale.
1.27. Chiarimento: sportivi professionisti – identificazione dei soggetti destinatari.
1.28. Chiarimento: sportivi professionisti – regime decadenziale.
L’INPS interviene con la circolare 115, pubblicata alle 23.30 dello scorso 30 settembre, contenente proroghe di termini in scadenza lo stesso 30 settembre ed esplicativa della normativa in materia di cassa integrazione per COVID-19. A stretto giro, emana anche il Mess. n. 3525 recante istruzioni per le concrete modalità di presentazione delle domande relative al secondo gruppo di 9 settimane di trattamento introdotte dal “decreto agosto”
1. Conferme, chiarimenti e “novità” rispetto al quadro previgente e alle prime interpretazioni già fornite dal decreto agosto (si veda la precedente informativa del 17 agosto scorso).
1.1. Conferma: settimane spettanti.
Il nuovo regime delle integrazioni salariali introdotto dal decreto agosto “azzera” la possibilità di accesso alle settimane eventualmente residue da richiedere in base alla precedente normativa. Pertanto, relativamente alle sospensioni o riduzioni di orario che si verifichino dal 13 luglio 2020, anche se richieste in precedenza, è a disposizione delle aziende un periodo massimo di 18 settimane, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 e suddiviso in due gruppi di 9 settimane ciascuno. Le giornate eventualmente già richieste che si collochino dopo il 12 luglio 2020, dovranno essere detratte dalle prime 9 settimane previste dal nuovo decreto “agosto”. Tali domande, qualora non ancora autorizzate, limitatamente alle giornate richieste fino al 12 luglio, saranno valutate sulla base dei criteri dettati dalla precedente disciplina.
1.2. Conferma: aziende destinatarie.
L’accesso alle nuove 18 settimane è consentito anche alle aziende che non abbiano mai avanzato richiesta di integrazione salariale con causale COVID in base alle previsioni iniziali del DL “Cura Italia” e delle successive modifiche, provenienti dalla legge di conversione e dal DL 34/2020 (cd decreto “rilancio”).
1.3. Chiarimento (novità?): lavoratori destinatari.
La circolare afferma che i trattamenti previsti dal decreto agosto si applicano ai lavoratori assunti prima del 14 luglio. Sebbene sia chiaro l’intento di evitare assunzioni “mirate”, occorre rilevare che il testo normativo non contiene alcuna indicazione in merito, a differenza di quanto avvenuto in precedenza nel Decreto Cura Italia e nelle successive modifiche. Si confermano comunque le indicazioni già più volte fornite relativamente ai lavoratori coinvolti in trasferimenti di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. o in procedure di cd “cambio d’appalto”. Detti lavoratori si considerano in forza alla data di assunzione da parte del datore di lavoro “cedente”. Ancora nessuna menzione del caso di cessione individuale del contratto di lavoro di cui agli artt. 1406 e ss. c.c.
1.4. Conferma: modalità di accesso alle 18 settimane di trattamento.
Il citato “azzeramento” comporta infatti che l’accesso alle prime 9 settimane di trattamento possa avvenire a prescindere dall’effettivo utilizzo delle settimane precedenti. Invece, l’accesso alle successive 9 settimane avverrà, sì, a prescindere dall’effettivo eventuale utilizzo delle prime 9, ma a condizione che le stesse siano state già autorizzate e che sia trascorso il periodo autorizzato.
1.5. Conferma: modalità di richiesta e autorizzazione delle prime 9 settimane.
Le richieste relative al primo gruppo di 9 settimane devono essere presentate con le modalità già previste dalla precedente disciplina, ossia con l’indicazione della causale “Covid-19 nazionale”, come già anticipato dall’Istituto con il messaggio n. 3131 dello scorso 21 agosto. Si conferma inoltre che le domande che dovessero riguardare un numero di settimane superiore a quelle consentite, perché presentate senza tenere conto delle giornate già autorizzate dal 13 luglio, saranno gestite d’ufficio dalle sedi INPS, che provvederanno a rideterminare il periodo effettivamente spettante ed emetteranno provvedimenti di accoglimento parziale. Ciò accadrà per tutte le forme integrative previste, compresa la CISOA, per la quale è prevista una durata massima di 50 giornate tra il 13 luglio e il 31 dicembre, dalle quali, appunto, dovranno essere sottratte le eventuali giornate fruite dopo il 13 luglio e inizialmente afferenti al precedente gruppo di 90 giornate previste.
1.6. Conferma: contribuzione addizionale per il secondo gruppo di 9 settimane.
L’accesso al secondo gruppo di 9 settimane è inoltre soggetto a particolari condizioni, oltre che all’avvenuta autorizzazione delle prime 9 e all’avvenuto decorso del relativo periodo. È previsto infatti il pagamento di un contributo addizionale, commisurato alla retribuzione persa dai lavoratori per le ore di integrazione salariale. Il contributo addizionale:
- non sarà dovuto dalle imprese che abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e da quelle che, nel confronto tra il fatturato del primo semestre 2019 e il primo semestre 2020, abbiano riscontrato una diminuzione superiore al 20%
- sarà dovuto nella misura del 9% della retribuzione persa se la riduzione del fatturato è inferiore al 20%
- sarà dovuto nella misura del 18% in assenza di riduzione del fatturato
Le aziende che intendono accedere al secondo gruppo di 9 settimane dovranno allegare alla domanda una dichiarazione di responsabilità ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, autocertificando il calo di fatturato.
1.7. Chiarimento: individuazione delle aziende con inizio attività successivo al 1° gennaio 2019.
Sarà, in proposito, presa in considerazione la data di inizio attività comunicata alla Camera di Commercio e non la data di apertura della matricola aziendale.
1.8. Chiarimento: verifica del calo di fatturato.
La circolare INPS conferma che le dichiarazioni di responsabilità relative al calo di fatturato saranno soggette a controlli effettuati in collaborazione con l’Agenzia delle entrate. La riduzione del fatturato dovrà essere misurata con gli indici e i criteri già stabiliti dall’Agenzia stessa (si veda ad esempio la Circolare n. 9/E/2020 dello scorso 13 aprile, e 11/E/2020 del 6 maggio; Interpello n. 402 del 24.9.2020).
1.9. Chiarimento: modalità di versamento del contributo addizionale.
Il versamento dovrà essere esposto nel flusso UNIEMENS effettuato a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione delle integrazioni salariali; il primo versamento dovrà comprendere anche il contributo addizionale “pregresso”, ossia “maturato” anche nei periodi di paga precedenti l’autorizzazione. A regime, ossia dal secondo mese di paga successivo all’autorizzazione, il contributo dovrà essere esposto e versato di mese in mese. Nel caso in cui l’autorizzazione giunga quando l’utilizzo dell’ammortizzatore sia già terminato, il versamento avverrà in un’unica soluzione nel periodo di paga successivo.
Nel caso di pagamento diretto delle integrazioni salariali da parte dell’Istituto le aziende dovranno versare il contributo addizionale a seguito della richiesta che perverrà loro da parte dell’Istituto via PEC e/o tramite raccomandata A/R, che conterrà il Mod.F24 precompilato (Messaggi INPS 6129/2015 e 1113/2017).
1.10. Chiarimento: “neutralità” del contributo addizionale.
La circolare sottolinea che il periodo di contribuzione addizionale per COVID-19 non ha alcuna influenza sulla progressione dell’analogo contributo dovuto per gli ammortizzatori ordinari, previsto dall’art. 5 del DLgs n. 148/2015, secondo il quale la misura del contributo aumenta all’aumentare delle settimane utilizzate.
1.11. Conferma: TFR.
La circolare non manca di ricordare che durante i periodi di integrazione salariale, le quote di TFR maturate restano a carico dei datori di lavoro, i quali, se rientranti nel campo di applicazione del cd Fondo di Tesoreria dovranno procedere ai dovuti versamenti.
1.12. Novità: modalità di presentazione delle domande relative al secondo gruppo di 9 settimane.
In proposito, la circolare si limita a comunicare la nuova causale che dovrà essere utilizzata (“COVID-19 con fatturato”), rinviando ad un ulteriore messaggio le istruzioni relative alle modalità di presentazione delle domande. Il messaggio in questione, n. 3525 è stato emanato nella serata di ieri e contiene appunto indicazioni di ordine pratico sulle modalità di presentazione delle domande.
1.13. Conferma: disapplicazione limiti e requisiti ordinari.
Dal momento che il DL 104 comunque richiama gli articoli da 19 a 22-quinquies del DL 18/2020, la circolare ricorda che i anche nuovi periodi integrazione salariale “COVID” non concorrono ai limiti ordinariamente previsti, quali il limite delle 52 settimane nel biennio mobile (CIGO e assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali) e il limite delle 26 settimane, sempre nel biennio mobile, per l’assegno ordinario erogato dal FIS, il limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile per la durata complessiva dei trattamenti concessi (30 mesi per edili e lapidei), il limite di un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile. Anche in materia di CISOA, l’accesso alle prestazioni COVID non è precluso ai lavoratori che non possano vantare l’anzianità lavorativa di 181 giornate nell’anno solare.
1.14. Conferma: procedure sindacali “semplificate”.
La presentazione delle domande non è soggetta al rispetto delle procedure ordinarie, salva la consultazione sindacale “semplificata”, da svolgersi anche in via telematica, nel termine massimo di tre giorni dall’invio della prima comunicazione da parte del datore di lavoro, di cui si darà conto in sede di presentazione della domanda, unicamente attraverso la compilazione dell’apposito campo. È confermata la necessità di accordo sindacale per i fondi di solidarietà che lo prevedono nei rispettivi regolamenti, così come per le aziende che occupano più di 5 dipendenti ed accedono alla CIGD, ivi comprese le Associazioni sportive che accedono alla CIGD per i lavoratori dipendenti qualificabili come sportivi professionisti, di cui all’art. 2 del decreto agosto (si veda oltre). Gli accordi potranno essere inviati all’Istituto previdenziale anche in un momento successivo alla presentazione della domanda. Non è quindi necessario dimostrare la transitorietà dell’evento, la previsione di ripresa dell’attività, la non imputabilità dello stesso al datore di lavoro o al lavoratore, né presentare la relazione tecnica di cui al DM 95442/2016. Naturalmente si potranno seguire tali procedure per accedere agli strumenti ordinari, anche per causali collegate all’emergenza epidemiologica (ad es per mancanza di materiali o di commesse) purché per periodi diversi da quelli con causale COVID-19 e nel rispetto di limiti e condizioni previsti dalla normativa generale in materia (D.Lgs. 148/2015). Analogamente, si potrà accedere alla CISOA “ordinaria” nei termini e alle condizioni previste dalla L. 457/1972 (Circ. INPS 178/1993), sempre per periodi distinti da quelli per i quali ci si avvale della normativa emergenziale.
1.15. Chiarimento/Novità: in caso di avvenuto accesso agli strumenti ordinari al termine delle prime 18 settimane previste dal 23 febbraio 2020.
La Circolare 115 afferma che le aziende che abbiano richiesto trattamenti ordinari dopo aver terminato le prime 18 settimane previste dal decreto Cura Italia e successive modifiche, potranno richiedere la conversione delle relative settimane in trattamenti con causale COVID, ma solo alle seguenti condizioni:
- che le settimane richieste non siano state ancora autorizzate
- che, pur essendo le relative settimane già autorizzate, non siano ancora stati disposti i pagamenti da parte dell’INPS (in caso di pagamento diretto), o non sia stato ancora esposto il codice evento nelle denunce mensili (probabilmente in questo passaggio la circolare si riferisce non solo alla mera esposizione del codice evento, ma anche all’avvenuto conguaglio in caso idi anticipazione da parte del datore di lavoro)
Appare qui opportuna una considerazione critica: l’affermazione dell’Istituto crea una discriminazione tra aziende; tale discriminazione non si limita alla preclusione all’accesso agli ammortizzatori COVID-19 nelle situazioni sopra descritte, ma si estende anche ad altri aspetti, con conseguenze economiche per le aziende così escluse: si ricordi infatti che gli ammortizzatori sociali ordinari sono soggetti al pagamento di una contribuzione addizionale che, almeno per le prime 9 settimane di trattamento COVID-19, non è prevista. Si determina così l’obbligo di un sostenere un onere aggiuntivo connesso unicamente ai tempi di evasione di pratiche amministrative, senza nessun’altra immaginabile base giuridica.
Ad ogni modo, per le aziende che possono e che intendono ottenere la conversione dei trattamenti, sarà necessario:
- in caso di CIGO, presentare istanza attraverso il cassetto previdenziale, indicando estremi della domanda già presentata e le settimane per cui si richiede la conversione
- in caso di assegno ordinario, avanzare richiesta di annullamento della domanda e presentare una nuova domanda con causale COVID-19. Nel caso del FIS, i datori di lavoro procederanno, tramite cassetto bidirezionale, ad una comunicazione recante gli estremi della domanda e le settimane da convertire. Per i Fondi di solidarietà diversi dal FIS, la comunicazione dovrà avvenire via PEC all’indirizzo dc.ammmortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it
1.16. Conferma: aziende in CIGS o assegno di solidarietà.
Le aziende che alla data del 13 luglio avevano in corso un programma di cassa integrazione straordinaria, che abbiano i requisiti ordinari di cui al DLgs. n. 148/2015 per l’accesso alla CIGO, potranno richiedere la “nuova” CIGO per COVID, interrompendo il programma CIGS e indicando nella domanda la causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS”. Le relative procedure, che prevedono l’emanazione di decreti ministeriali di sospensione dei programmi CIGS, sono le medesime già descritte nelle Circolari INPS n. 47/2020 e 84/2000, anche nel caso di proroga oltre le prime 9 settimane. Analoghe di disposizioni sono dettate per le aziende rientranti nel campo di applicazione del FIS, che abbiano in corso riduzioni di orario con intervento dell’assegno di solidarietà e che intendano accedere ai trattamenti COVID-19 del decreto agosto, anche con riferimento ai medesimi lavoratori già coinvolti dall’accordo di solidarietà e fino all’eventuale copertura dell’intero orario di lavoro.
1.17. Conferma: assegno ordinario e ANF.
I percettori di assegno ordinario con causale COVID-19, da qualunque fondo erogato, hanno diritto, esclusivamente per il relativo periodo, all’assegno al nucleo familiare, in rapporto al periodo di paga e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.
1.18. Conferma: CIGD.
Nulla è innovato in materia di CIGD, né relativamente all’individuazione delle aziende e dei lavoratori destinatari del trattamento, né con riferimento alle procedure di accesso, ferma restando l’eventuale applicazione del contributo addizionale per l’eventuale secondo gruppo di 9 settimane di trattamento. Le stesse considerazioni valgono a proposito delle ulteriori 50 giornate di trattamento CISOA previste dal decreto agosto. Le domande dovranno essere presentate continuando ad utilizzare la causale “CISOA DL RILANCIO”, a prescindere dall’avvenuto utilizzo delle precedenti 90 giornate previste dal DL rilancio stesso. Confermata anche l’incompatibilità tra CIGD e CISOA, nei termini già illustrati con Circolare INPS 84/2020. I periodi di CISOA per COVID saranno considerati come periodi lavorativi ai fini della maturazione delle 181 giornate di lavoro annue necessarie per il diritto all’accesso alla CISOA ordinaria di cui alla L. 457/1972.
1.19. Chiarimento: aziende plurilocalizzate.
La circolare precisa che la domanda come “deroga plurilocalizzata” potrà essere inviata solo dalle aziende che abbiano già ricevuto una prima autorizzazione da parte del Ministero (ossia per domande inviate prima del trasferimento della relativa competenza all’INPS). Le altre aziende plurilocalizzate invieranno le domande selezionando l’opzione “deroga INPS”, come del resto già indicato dallo stesso Istituto con Circ. 86/2020.
1.20. Novità e chiarimenti. Termini di trasmissione.
Il testo normativo attualmente vigente (art. 1) prevede:
- la conferma che il termine (decadenziale) per la presentazione delle domande, comune a tutte le forme integrative previste dalla normativa emergenziale, è fissato, a regime, alla fine del mese successivo a quello in cui sono iniziate le sospensioni o riduzioni di orario
- la conferma che (comma 6) a regime, il termine per l’invio dei Modd. SR41 coincide con la fine del mese successivo a quello a quello di riferimento, o con il trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di concessione, se successiva. In proposito la circolare chiarisce che il termine da prendere in considerazione è quello più favorevole al datore di lavoro.
Inoltre, il comma 6 prevede che, in sede di prima applicazione, il termine per l’invio dei Modd. SR41 è spostato al 14 settembre (trenta giorni successivi all’entrata in vigore del decreto), se tale data è posteriore a quella determinata con le regole ordinarie di cui sopra.
- il differimento, al 31 agosto, degli adempimenti normalmente in scadenza il 31 luglio, ivi compresi quelli già prorogati (ma in “via amministrativa” e a date diverse, vedi ad esempio i messaggi 2901/2020 e 2946/2020)
- il differimento, al 30 settembre, dei termini per l’invio delle domande e degli eventuali Modd. Sr41 di integrazione normalmente in scadenza al 31 agosto
In riferimento a quest’ultimo punto, la circolare anticipa, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la sospensione del termine del 30 settembre di cui al comma 10 e lo slittamento dello stesso al 31 ottobre, che dovrà essere inserito nella legge di conversione del decreto agosto. Pertanto, le domande e i Modd. SR41 trasmessi in data successiva al 30 settembre saranno oggetto di definizione successivamente all’entrata in vigore della stessa legge di conversione.
Sulla base della considerazione che l’applicazione dei termini di invio dei Modd. SR41 in base al comma 6, in particolari situazioni potrebbe determinare un termine di trasmissione che, pur decorrendo dal mese di agosto, si andrebbe a collocare prima del 30 settembre, con ciò contrastando con quanto stabilito dal comma 10, la circolare (in accordo con il Ministero del Lavoro) comunica che il termine dello stesso comma 10 (30 settembre) può ritenersi applicabile anche a questi casi, e che, pertanto, anche questi termini slitteranno al 31 ottobre con la legge di conversione del decreto agosto. Nel tentativo di fare maggiore chiarezza, si veda la tabella seguente, che riassume l’assetto disegnato dalla circolare, che ovviamente dovrà essere concretamente verificato al momento della effettiva conversione in legge del decreto agosto:
1.21. Conferma: modalità di pagamento.
Restano inalterate le possibili modalità di pagamento delle prestazioni già previste:
- anticipo a conguaglio da parte del datore di lavoro (esclusa CIGD)
- pagamento diretto da parte dell’INPS
- pagamento diretto e anticipo da parte dell’INPS del 40% della prestazione ai dipendenti, secondo le istruzioni già diramate con Mess. INPS 2489/2020 e Circ. INPS 78/2020. In questo caso è quindi confermato anche il minor termine per la presentazione delle domande, che deve avvenire entro 15 gg. dall’inizio delle sospensioni o riduzioni di orario.
1.22. Conferma: il “recupero” delle prestazioni per i lavoratori impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro in conseguenza di ordinanze amministrative.
La circolare conferma la previsione dell’art. 19 del decreto agosto, che consente, per le unità produttive site in Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, l’accesso agli strumenti di integrazione salariale per COVID in favore di quei lavoratori che, nel periodo tra il 23 febbraio e il 30 aprile, siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro in conseguenza di ordinanze territoriali che abbiano loro imposto la permanenza domiciliare e/o il divieto di allontanamento dal comune di residenza, allo scopo di limitare il diffondersi del contagio. Le relative domande, per il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, saranno presentate con causale “COVID-19 – Obbligo di permanenza domiciliare”. La durata del trattamento coincide con il periodo durante il quale i lavoratori sono stati impossibilitati a recarsi al lavoro, come disposto dai provvedimenti delle pubbliche autorità. Il trattamento richiesto non potrà comunque superare le 4 settimane. I datori di lavoro dovranno allegare alla domanda un’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 con l’indicazione dell’autorità che ha emesso il provvedimento restrittivo. Il termine decadenziale di presentazione delle domande è fissato al 15 ottobre 2020. L’invio dei Modd. SR41 in caso di pagamento diretto dovrà avvenire entro il 15 novembre, pena il pagamento delle prestazioni e degli oneri connessi a carico del datore di lavoro. Si osserva che la norma nulla prevede nel caso in cui l’autorizzazione non giunga in tempo utile per la redazione e l’invio dei Modd. SR41, ma è ragionevole ritenere che, nel caso, si applicheranno estensivamente i termini previsti per le altre forme di ammortizzatori COVID-19 (invio dei modelli entro il trentesimo giorno successivo a quello dell’autorizzazione).
1.23. Chiarimento: CISOA per permanenza domiciliare.
La circolare chiarisce che in caso di accesso alla CISOA con causale “COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare”, il periodo massimo di 4 settimane previsto dalla norma è da intendersi in questo caso come riferito a 20 giornate massime di trattamento.
1.24. Chiarimento: condizioni di accesso alle prestazioni “COVID-19 – Obbligo di permanenza domiciliare”.
Poiché l’art. 19 del decreto agosto, dispone che i lavoratori destinatari sono esclusivamente quelli «per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l’emergenza COVID-19», la circolare chiarisce che saranno esclusi, oltre ai lavoratori già ricompresi in precedenti domande di integrazione salariale, anche coloro che hanno fruito del trattamento di malattia previsto dall’art. 26 del DL 18/2020, perché posti in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
1.25. Conferma: CIGD per sportivi professionisti.
La circolare ricorda l’intervento dell’art. 2 del decreto agosto, che abroga e sostituisce la precedente disciplina, dettata dall’art. 98 c. 7 DL 34/2020, per questa particolare categoria di lavoratori. La nuova norma assegna all’INPS la competenza per la trattazione delle relative domande, salvi gli effetti delle domande già presentate dalla Associazioni sportive presso le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Qualora in forza di tali domande siano già state autorizzate 9 settimane (o 13 nelle tre regioni del Nord, si veda oltre), non si potranno avanzare ulteriori richieste. Si conferma che il requisito reddituale richiesto ai lavoratori per l’accesso alla particolare prestazione non è più riferito all’anno 2019, bensì alla stagione sportiva 2019-2020. La norma prevede che la sussistenza del requisito sia dichiarata dal datore di lavoro. I trattamenti sono riferibili al periodo 23 febbraio-31 ottobre 2020, per una durata massima complessiva di 9 settimane, elevate a 13 nel caso in cui le Associazioni sportive abbiano sede nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. Le richieste possono essere avanzate solo da datori di lavoro aventi CSC 1.18.08, che devono alleare l’elenco dei beneficiari in formato .csv (si conferma il contenuto del Mess. 3137/2020).
1.26. Chiarimento: sportivi professionisti – dichiarazione del requisito reddituale.
Sebbene la norma non lo disponga espressamente, la circolare chiarisce che, analogamente agli altri casi in cui è prevista l’autodichiarazione da parte del datore di lavoro, anche quella relativa al reddito degli sportivi professionisti sarà resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, con le connesse assunzioni di responsabilità.
1.27. Chiarimento: sportivi professionisti – identificazione dei soggetti destinatari.
La circolare ricorda che la qualifica di “sportivo professionista” è attualmente riferibile agli appartenenti alle federazioni sportive del CONI per il calcio, il ciclismo, il golf, la pallacanestro.
1.28. Chiarimento: sportivi professionisti – regime decadenziale.
La circolare conferma l’operatività del regime decadenziale indicato dallo stesso messaggio come efficace dal 21 settembre 2020, in quanto il messaggio stesso è stato pubblicato in data 21.8.2020, ma, con riferimento ai periodi compresi tra luglio e ottobre 2020 conferma gli slittamenti sopra descritti dal 30 settembre al 31 ottobre 2020.
PB